Ecco una visione generale delle regole sugli spostamenti in Italia con il prezioso contributo di Hospitality Law Lab. Le limitazioni previste dalle ultime restrizioni hanno ridisegnato i colori delle varie regioni, con provvedimenti differenziati ma confermando il divieto generalizzato di spostamento tra le Regioni. Vediamo come comportarsi nello specifico per seconde case e affitti brevi.

 

La regola generale va cercata nel Decreto-Legge 2/2021: “Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.

 

Ma ci sono delle eccezioni alla regola generale scritta sopra? Sì, e intervengono quando lo spostamento ha delle specifiche motivazioni:

  • Comprovate esigenze lavorative
  • Situazioni di necessità
  • Motivi di salute
  • Rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione

 

Le deroghe devono però avvenire sempre all’interno della regione? No, come vediamo da una parte della Circolare Gabinetto del Ministro inviata ai Prefetti: “in virtù di tale ultima previsione, gli spostamenti potranno avvenire verso aree regionali anche di colore arancione o rosso”.

 

Ma vediamo adesso le diverse interpretazioni e discussioni su tutte le sfumature per gli spostamenti verso le seconde case o per gli affitti brevi.

 

La prima cosa da dire è che dall’ultimo Dpcm non risulta la precisazione che escludeva chiaramente gli spostamenti verso le seconde case fuori regione o in provincia autonoma.

 

 

 

I prossimi punti tre sono elencati grazie al fondamentale contributo di Hospitality Law Lab e al loro ultimo articolo.

 

  1. L’iniziale reazione dei media è stata di ritenere che, caduto il divieto espresso, lo spostamento verso le seconde case fosse sempre consentito. In realtà, questa può essere una delle interpretazioni, seppur forzata, del cambio di impostazione del Legislatore: ogni scelta legislativa sottende una ratio, e ha certamente una sua logica sostenere che se il Legislatore ha ritenuto di non ripetere un divieto è perché il divieto è venuto meno.
  2. Una seconda interpretazione ruota semplicemente intorno al dato testuale: a differenza dei concetti di residenza e domicilio, quello di “abitazione” non è definito nel nostro ordinamento. Per definirlo bene, quindi, è possibile riferirsi all’uso abitativo di una unità immobiliare, da contrapporsi a quello commerciale, ricettivo o altro, utilizzato in varie occasioni nel nostro ordinamento. In questa accezione, sarebbe ricompresa qualsiasi “casa” ad uso abitativo, incluse le “seconde case”. Più complessa è invece la ricostruzione del termine “rientro”: del tutto privo, ad oggi, di riferimenti normativi utili per una seria ricostruzione di questo concetto in chiave giuridica.
  3. Intanto sul sito del Governo, sono state aggiornate le FAQ. Si legge: “Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro“, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. […]” continuando con alcune prescrizioni estranee al dettato normativo. Una interpretazione che rimane piuttosto fumosa, ma più di tutto, preoccupante, per l’introduzione di una serie di elementi del tutto estranei alla normativa che si propone di chiarire.

 

 

FAQ del Governo: ma qual è Il valore giuridico?

 

I diversi ministeri hanno fornito della risposte alle domande più ricorrenti sulla materia che tratta questo articolo del blog di Solo Affitti Brevi, ma come trattare queste FAQ? 

 

Non sono fonti normative, e se dotate di contenuto precettivo, svolgono un ruolo sconosciuto a qualsiasi gerarchia delle fonti e dunque comprimente le libertà costituzionali fissate dall’art. 13 della Costituzione. Non sono norme nemmeno di natura secondaria, o sussidiaria. Non hanno data o paternità specifica, non costituiscono atti di interpretazione autentica, provenendo tra l’altro dai più vari ministeri, e infine non sono richiamate da testi normativi che attribuiscano loro qualche valore preciso.

 

Nelle intenzioni avrebbero la funzione di chiarire concetti giuridici di difficile lettura per il cittadino. Ma nella pratica tendono ultimamente ad assumere un ruolo precettivo, anziché chiarificatore, che preoccupa. Soprattutto considerando che intervengono sull’art. 16 della Costituzione che regola la libertà di circolazione comprimibile per motivi di sicurezza o sanità solo mediante leggi o atti aventi forza di legge.

 

Quindi viene spontaneo chiedersi: qual è il valore di una FAQ quando la sua interpretazione restringe un diritto del cittadino più del previsto dalla norma in questione?

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hospitality Law Lab

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