In data 7 Novembre è stata presentata alla Commissione Europea una nuova proposta di regolamento volta a uniformare le norme sulla raccolta e sulla condivisione dei dati per i servizi legati agli Affitti Brevi.

Questa proposta si inserisce tra gli interventi applicati per garantire trasparenza nelle operazioni realizzate sulle piattaforme digitali così da tutelare i consumatori e l’attività di controllo delle autorità contro l’evasione fiscale.

Le nuove normative coinvolgono ovviamente gli Affitti Brevi legati ormai da un filo alle piattaforme come Booking e Airbnb.

Nell’attesa che il regolamento europeo sia approvato, la legge di delegazione europea 2021, da poco in vigore, è stata recepita nella nostra Penisola, la direttiva UE 2021/514, e ha modificato la precedente 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
La 2021/514 impone agli stati membri dell’unione europea alcuni obblighi riferiti all’interscambio di informazioni provenienti dai gestori di piattaforme digitali generiche con prescrizioni dettagliare sulle locazioni tramite piattaforma.
Gli interventi di matrice europea coinvolgono quindi anche property manager, gestori di strutture ricettive e locatori privati.

La direttiva parla di “Attività Pertinente” definita come quella svolta al fine di percepire un’entrata e che rientra in attività come locazione di beni immobili, servizi personali, vendita di beni e noleggio di mezzi.

L’obiettivo degli interventi europei è quello di tracciare la posizione delle persone, sia fisiche che giuridiche, che propongono verso corrispettivo i propri servizi per il tramite di piattaforme digitali.

I dati che le piattaforme e i property manager devono inviare sono quelli solitamente indicati come anagrafici.
Viene previsto anche che il gestore debba inserire nei contratti con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se non vengono fornite le informazioni necessarie per l’invio dei dati e a seguito di due solleciti, il profilo del venditore sarà chiuso e gli sarà impedito di iscriversi alla piattaforma, in alternativa il gestore potrà trattenere il corrispettivo fino al momento in cui le informazioni non saranno fornite.

Come funziona la comunicazione tra gli stati?
Il sistema previsto dalla direttiva spiega come il gestore stabilito in uno stato acquisisce i dati di un venditore residente in un secondo stato, li inoltrerà alla propria amministrazione che a sua volta farà la stessa cosa con l’amministrazione dello stato di residenza del venditore. Per i servizi di locazione immobiliare, i dati sono tramessi anche all’amministrazione dello stato in cui l’immobile è sito.

Quali saranno le sanzioni?
La direttiva imporrà un sistema discretamente severo:

– sanzione da 3.000 euro a 31.500 euro (sanzione prevista dall’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 471/97 aumentata della metà) per l’omessa comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate,

– sanzione da 1.000 euro a 10.500 euro (sanzione prevista dall’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 471/97 ridotta della metà) per la comunicazione con dati incompleti o inesatti.

Da ultimo, sempre lo schema di decreto punisce l’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni richieste con la sanzione prevista dall’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 471/97, aumentata della metà (la sanzione, quindi, varia da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 31.500 euro); se le informazioni sono fornite in modo incompleto o inesatto, la sanzione “base” è ridotta della metà, e quindi va da 1.000 euro a 10.500 euro.
Posto che il quadro è identico a quello previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 100/2020 per le violazioni connesse agli obblighi DAC 6, dovrebbero ragionevolmente essere estensibili al caso in esame le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/2021  secondo cui:

– per la comunicazione effettuata entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione complessiva è ridotta della metà, e varia quindi da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 15.750 euro;

– se il soggetto obbligato invia una comunicazione rettificativa tardiva, ma entro 15 giorni dalla scadenza, per correggere la comunicazione originaria incompleta o inesatta, è ridotto del 50% il carico sanzionatorio previsto per l’indicazione di dati incompleti o inesatti, per cui la sanzione irrogabile andrebbe da 500 euro a 5.250 euro”.

Indispensabile dunque che tutti i player si adeguino al nuovo regolamento.

Fonte: hospitalitylawlab.net

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