Grazie all’approfondimento dello studio legale di Hospitality Law Lab comunichiamo che, con alcune precisazioni, è stato riconosciuto lo status vaccinale del paese di origine del turista straniero. Questo è quanto previsto dal combinato del nuovo provvedimento del Consiglio dei Ministri, approvato lo scorso 2 febbraio. e delle misure per gli arrivi dall’estero previste dall’Ordinanza del Ministero della salute del 27 gennaio scorso, che detta nuove regole per l’ingresso nel territorio nazionale dei viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione Europea: “Il fine è quello di non escludere i turisti stranieri dalle attività per le quali nel territorio nazionale sono previste limitazioni, come l’accesso ad “alberghi e strutture ricettive”.
Le misure del nuovo Decreto
Tra le nuove misure, oltre all’estensione della validità delle Certificazioni verdi di avvenuta somministrazione della dose booster della vaccinazione o di avvenuta guarigione, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (art. 1 bozza Decreto) l’eliminazione delle restrizioni da zona rossa per i vaccinati.
Per i turisti stranieri invece, il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 59 (2 febbraio 2022) fa sapere che “a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).”
L’art. 3 co.1 lett. a) della bozza del Decreto specifica che in tal caso “il test antigenico non è obbligatorio in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.”
Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, “l’accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo … avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se rapido o di settantadue ore se molecolare”.
L’articolo della bozza attribuisce il compito di “verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis…a titolari o i gestori dei servizi e delle attività…” e rimanda ad un DPCM per le indicazioni sulle modalità delle verifiche. Il decreto, tuttavia (DPCM 17 giugno 2021), lascia ancora, nelle declinazioni operative, molte questioni aperte. Ad esempio, non chiarisce in maniera sufficiente se il controllo, nel caso delle strutture ricettive, sia da intendere da svolgere al check-in o in modo continuativo ogni qual volta il cliente accede fisicamente nella struttura.
L’esclusione delle locazioni con la formula degli affitti brevi
Nessun obbligo di controllo invece per proprietari, Property Manager o locatori che concedono i propri appartamenti in locazione con la formula degli affitti brevi. Può dirsi infatti temporaneamente chiuso – con il supporto ufficiale del Ministro del Turismo reso noto lo scorso 26 gennaio – il dibattito esploso nelle ultime settimane per un’errata interpretazione della normativa emergenziale sulle Certificazioni verdi richieste per l’accesso agli alberghi e alle strutture ricettive che, secondo alcuni, era da estendere anche agli alloggi locati per breve periodo. Secondo il Ministro “Le locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche, non sono suscettibili di essere qualificate come “strutture ricettive” in senso proprio e, quindi, allo stato attuale, il proprietario dell’immobile può chiedere al locatario di esibire il green pass, ma non v’è un obbligo di esibizione da parte di quest’ultimo nei confronti del locatore.”
Fonte: Hospitality Law Lab