Dal dicembre 2018 una specifica legge sull’immigrazione e sulla sicurezza influenza la gestione e l’afflusso di viaggiatori nelle case vacanza italiane, ed è diventato un tema molto importante nell’operatività di Property Manager e proprietari.
Nel mese di dicembre 2018 è entrata in vigore della Legge n.132/2018, di conversione del Decreto Legge n.113/2018 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza”, con la quale è stato imposto, anche per gli affitti brevi, l’obbligo, già previsto per gli alberghi e strutture ricettive di cui all’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), di comunicare alla Questura le generalità di coloro che alloggiano presso un immobile, entro 24 ore dall’arrivo.
Questo obbligo non è previsto per le locazioni residenziali, cioè superiori a trenta giorni, perché in questo caso l’identificazione dell’inquilino è adempiuta mediante la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate.
Ma allo stesso tempo, per le locazioni “ordinarie” l’obbligo di comunicazione alla Polizia di Stato, entro 48 ore dalla decorrenza del contratto di locazione, dei dati identificativi del conduttore è previsto solo per cittadini extracomunitari.
Nell’ipotesi di affitti brevi, la cui durata deve – lo si ribadisce – intendersi inferiore a trenta giorni, il locatore deve richiedere alle persone che alloggeranno presso il suo immobile il documento di identità o passaporto, oppure qualsivoglia documento idoneo al riconoscimento ed alla identificazione (es. carta d’identità).
Tale onere, come osservato, è prescritto all’art.109 del TULPS, secondo cui “I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti” ribadendo, al comma II, che in caso di cittadini extracomunitari l’obbligo sarà assolto mediante esibizione del passaporto.
Al contempo, al comma III, sono indicati i tempi e le modalità con cui inoltrare le informazioni richieste “Entro le ventiquattro ore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.
Come precisato, l’estensione di tale disposizioni agli affitti brevi è stata espressamente prevista dal Decreto Legge “Sicurezza”, all’art. 19 bis, comma 1, in aderenza al quale l’art 109 del TULPS “si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni”.
Fonte: condominioweb.com