Dal 15 ottobre è in vigore l’obbligo di possedere, ed esibire su richiesta, il Green Pass per “chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta”. L’obbligo risulta esteso anche a chi svolge la propria attività lavorativa sulla base di contatti esterni, quindi anche per tutti gli operatori e property manager impegnati nel settore degli affitti brevi e hospitality e a contatto con i viaggiatori. Ringraziamo Hospitality Law lab per questo importante approfondimento utile per tutti gli attori del vacation rental.
Le problematiche più rilevanti per gli affitti brevi, come in molti settori, sono tre: l’individuazione dei lavoratori soggetti alla misura, dei luoghi in cui deve essere applicata e dei soggetti a cui sono assegnati i controlli.
- I lavoratori destinatari: La prima questione riguarda l’individuazione dei “contratti esterni” categoria inesistenti nel nostro ordinamento e che richiede un apporto interpretativo del giurista per il suo inquadramento. Difficoltà operative si presentano, ad esempio, per l’addetto alle pulizie o il key holder lavoratore autonomo, chiamato dal Property Manager per svolgere la propria attività lavorativa sia in una struttura ricettiva che in un appartamento dato in locazione turistica.
- I luoghi in cui l’attività di property manager è svolta: Il Green Pass deve essere chiesto anche ad un soggetto che presta la propria attività in un appartamento privato gestito da un Property Manager? Sul punto, le FAQ pubblicate lo scorso 12 ottobre sul sito del Governo, parlano di soggetti “che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa”. L’interpretazione delle FAQ sembrerebbe quindi escludere i luoghi privati, che comportano, specie per i lavoratori autonomi difficoltà nei controlli per gli accessi.
- Chi controlla, come, quando: La questione dei soggetti adibiti alle verifiche è una delle più delicate. Specie per i lavoratori autonomi, che per loro natura non hanno un datore di lavoro che possa controllare. Per i c.d. “contratti esterni” l’art. 3 co. 4 sembra riservare i controlli al rispettivo datore di lavoro, se esistente, in tutti gli altri casi, all’imprenditore o il soggetto da lui incaricato del “luogo in cui l’attività lavorativa è svolta”. L’equiparazione del concetto di datore di lavoro a quello di imprenditore risulta una forzatura giuridica. Rimangono quindi molti dubbi.
Fonte: Hospitality Law Lab