Il 6 aprile la Legge di Conversione del c.d. Decreto Sostegni (DL 41/2021) è stata approvata al Senato. Grazie all’articolo di Hospitality Law Lab entriamo nel dettaglio degli emendamenti approvati al Senato (ora il testo passa alla Camera). Due novità coinvolgono direttamente il settore immobiliare: la prima è sfavorevole ai proprietari con l’ulteriore proroga del “blocco degli sfratti”, decisiva anche per chi sta decidendo di passare agli affitti brevi; l’altra novità riguarda l’anticipazione del momento in cui opera l’esenzione del pagamento dell’imposta sul reddito, ma solo per le locazioni ad uso abitativo.

 

 

La proroga del blocco degli sfratti

 

Previsto dall’art. 40 bis del disegno di legge (Disposizioni per la cessazione della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili) prevede una nuova proroga della “sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili…limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione …del decreto di trasferimento dì immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari:

 

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.”

 

Dopo più di un anno di operatività della sospensione dei provvedimenti di sfratto – da ultimo prevista fino al 30 giugno 2021- il riavvio delle procedure avverrà quindi in tre scaglioni:

 

– per le morosità sorte prima del 28 febbraio 2020, le esecuzioni riprenderanno dal 1° luglio 2021, così come previsto dall’art. 103, comma 6, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito;

– per le morosità sorte tra il 28 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020, le esecuzioni riperderanno dal 1° ottobre 2021;

– per le morosità sorte tra il 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021, le esecuzioni riprenderanno dal 1° gennaio 2022.

 

Alte le preoccupazioni di Confedilizia che da tempo si oppone al provvedimento contestando specialmente due aspetti: mancanza di differenziazione delle situazioni e l’irragionevole protezione di occupazioni abusive anche precedenti alla pandemia.

 

Da ricordare che tra le motivazioni sollevate dai Tribunali vi è proprio la mancata adeguatezza e proporzionalità del sacrificio imposto ad alcuni cittadini, per la tutela indiscriminata di un altra categoria (inquilini-debitori), insieme alla violazione del diritto alla giustizia per la tutela dei propri diritti, violazione delle norme del giusto processo, sotto il profilo della parità tra le parti e della ragionevole durata dello stesso. Principi tutelati non solo dalla nostra costituzione ma anche dall’art. 6 della CEDU.

 

 

 

Canoni non percepiti ed esenzione dal pagamento dell’imposta

 

ll Secondo emendamento coinvolge i proprietari di immobili dati in locazione ad uso abitativo che non stanno percependo i canoni a causa di inquilini morosi. Con un’altra correzione le Commissioni sono intervenute sull’art. 3-quinquies del decreto Crescita (D.L. 34/2019) estendendo l’esenzione del pagamento dell’Irpef sui canoni di locazione non percepiti a partire dal momento della notifica dello sfratto o dall’ingiunzione di pagamento, anche ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020, finora esplicitamente esclusi. La disposizione ha effetto per i canoni non percepiti a partire dal 1° gennaio 2020.

 

Per una panoramica sui canoni di locazione non percepiti relativi ad immobili locati per uso diverso da quello abitativo invece HLL rimanda al post precedente del 29 aprile.

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hospitality Law Lab

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