Agenzie di Viaggio come intermediari e property manager per gli affitti brevi - vacation rental

Anche le agenzie di viaggio e turistiche si rinnovano e si apprestano a diventare interlocutori importanti nel settore degli affitti brevi. Nel mercato Hospitality affiorano figure e formule sempre più giuridicamente ibride e linee di confine meno restrittive, consentendo alle agenzie di operare come Property Manager nella intermediazione e gestione immobiliare.

 

 

L’argomento è delicato e proprio per questo vogliamo approfondire con il fondamentale aiuto dei legali di Hospitality Law Lab le varie sfaccettature della questione, soprattutto sul piano civilistico e normativo.

 

Regolate amministrativamente a livello regionale, le agenzie turistiche e di viaggio diventano player nuovi che operano anche nella intermediazione e gestione immobiliare offrendo quindi, oltre che servizi turistici ed experience, anche alloggi, non più solo in strutture ricettive ma anche in unità immobiliari private loro affidate in gestione dai proprietari, come i property manager.

 

Noi di Affitti Brevi Italia già da molto tempo abbiamo iniziato a coinvolgere le agenzie di viaggio nei nostri progetti come interlocutori fondamentali all’interno del Vacation Rental, e questi nuovi sviluppi ci danno fiducia nel continuare a perseguire su questa strada grazie a una nuova linea che a breve verrà annunciata ufficialmente. Siamo stati e saremo sempre pronti a dare supporto a questo tipo di canale per creare il connubio perfetto tra la figura dell’agenzia turistica e quella del Property Manager.

 

 

Le agenzie viaggio nel Codice del Turismo

 

L’abrogato art.18 del Codice del Turismo (D. Lgs n. 79/2011) definiva le agenzie di viaggio e turismo come “le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti…”.

 

La Corte Costituzionale con Sent. n. 80/2012 ha dichiarato incostituzionali, tra le altre, le norme che regolavano le agenzie di viaggio, in quanto con tali disposizioni venivano “accentrati in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall’art. 1 dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal D.P.C.M. 13 settembre 2002”. Si tratta dell’accordo “fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui princìpi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico”, recepito dal D.P.C.M. 13 settembre 2002 e concluso all’indomani della riforma del Titolo V della Costituzione (L. Cost. n. 3/2001), che ha attribuito alla competenza residuale delle Regioni la materia turistica. L’art. 1 lettera f) dell’accordo dichiara che “… Le regioni…definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l’esercizio delle agenzie di viaggio … Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l’intermediazione del soggiorno all’interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare…”.

 

Questo è uno degli interventi normativi che ha supportato il progressivo affermarsi della differenziazione tra l’attività delle agenzie di viaggio di intermediazione per i soggiorni all’interno delle strutture ricettive e l’attività delle c.d. agenzie immobiliari destinate all’offerta della mera locazione immobiliare.

 

 

 

Le agenzie turistiche oggi

 

La disciplina amministrativa delle agenzie di viaggio è dettata dunque dalle norme delle Regione di ubicazione dell’immobile e prevedono definizioni, regole per l’inizio dell’attività, requisiti richiesti per l’esercizio, obblighi del titolare e regole sull’apertura di altri punti vendita.

 

A volte indicano anche le attività che le agenzie di viaggio possono svolgere (es. art. 3 L. R. Liguria n. 7/2014). Restano fermi, tuttavia, alcuni generali obblighi di trasparenza e informazione imposti dalla disciplina europea a tutela del consumatore-viaggiatore. Ne consegue, per esempio, che le agenzie di viaggio che offrono la combinazione di più servizi turistici sottostanno alla disciplina dei pacchetti turistici, contenuta nel Codice del Turismo (come modificato dal D. Lgs 62/2018, in attuazione della direttiva UE 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati) che impone loro particolari obblighi informativi e responsabilità specifiche a seconda che agiscano come “organizzatore” o come semplice “venditore”.

 

In una tale declinazione è pacificamente ammessa quindi la combinazione, con altri servizi offerti, della prestazione di alloggio. Ai sensi dell’art. 33 del Codice del Turismo per “servizio turistico”, si intende, anche: “l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo”. Per quanto riguarda la posizione del mero venditore, l’art. 50 prevede che “Il venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso…o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività’ professionale”.

 

Con la riforma del 2018 quindi il Legislatore ha definitivamente ricondotto il rapporto tra viaggiatore ed agenzia di viaggio al contratto di mandato, soluzione prospettata da tempo dalla giurisprudenza (vedi Cass. Civ. Sez. III, Sent. 8 ottobre 2009, n. 21388). Ulteriori limiti alle attività esercitabili possono invece individuarsi nei requisiti richiesti per lo svolgimento delle specifiche attività di volta in volta coinvolte.

 

 

 

 

 

 

Fonti:

Hospitality Law Lab

Euroconference Legal

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